venerdì 18 ottobre 2013

Buon compleanno Poplite Services

Il 18 ottobre 1993 veniva costituita l'associazione culturale Poplite Services. Seguono l'atto costitutivo e lo statuto (che si trovano anche qui).

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE


1) I sottoscritti Sig.ri:
- BRUNORI LUCA (omissis)
- GALLETTI GRAZIANO (omissis)
- GAZZARRINI PAOLO (omissis)
- ALTINI CARLO (omissis)
- BARTOLINI FABIO (omissis)
- BRUNI MAURO (omissis)
- DELOGU FRANCESCO (omissis)
- MARINI FABIO (omissis)
- CIOTTI SILVIA (omissis)
COSTITUISCONO
tra loro una Associazione Culturale, senza scopo di lucro, avente la finalità di promuovere, diffondere, divulgare vari aspetti della cultura giovanile attraverso l'organizzazione di mostre espositive, mostre mercato, convegni, corsi propedeutici, iniziative con le scuole, manifestazioni culturali varie, promozione studi, creazione e distribuzione di software, coordinamento attività amatoriali, promozione giovani artisti.
2) L'Associazione è denominata "POPLITE SERVICES" ed avrà la sua sede in Certaldo, Via Cavour n. 41.
3) Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione usufruirà dei mezzi finanziari provenienti dalle quote annuali dei soci e dai contributi dei singoli e degli Enti Pubblici e Società private, come meglio specificato nello Statuto.
4) L'Associazione è retta dallo Statuto, che viene allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.
5) A comporre il Consiglio Direttivo, per il primo anno, e così fino al 31.12.94 sono nominati i Sig.ri: Brunori Luca, Galletti Graziano, Gazzarrini Paolo;
6) Per il primo anno, e così fino al 31.12.94 vengono nominati a Presidente dell'Associazione il Sig. Brunori Luca, Vicepresidente il Sig. Galletti Graziano e Segretario il Sig. Gazzarrini Paolo;
7) I costituiti si riservano di procedere alla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri e alla determinazione delle quote associative per il primo anno in occasione della prima Assemblea.
8) Il primo esercizio si chiuderà il 31.12.94.
Certaldo, lì 18/10/1993
Firmato in originale dai nove soci fondatori.





STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1
- È costituita un'Associazione culturale con la denominazione "POPLITE SERVICES".
ARTICOLO 2
- L'Associazione si prefigge lo scopo di promuovere, diffondere, divulgare vari aspetti della cultura giovanile, in ambito locale e nazionale attraverso l'organizzazione di mostre espositive, mostre mercato, convegni, corsi propedeutici, iniziative con le scuole, manifestazioni culturali varie; creazione di un archivio; promozione di studi attraverso la creazione e distribuzione di software; attività editoriale con pubblicazione di opere, testi di critica e studio; coordinamento attività amatoriali; promozione giovani artisti. L'Associazione non ha scopo di lucro, ma potrà assicurare agli associati servizi e utilità varie al costo determinato previo accordo con terzi fornitori.
ARTICOLO 3
- L'uso del marchio della Associazione è disciplinato dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 4
- L'Associazione ha sede in Certaldo, Via Cavour n. 41.
ARTICOLO 5
- La durata dell'Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31/12/2014.
ARTICOLO 6
- Il domicilio degli associati per i rapporti con la società si intende eletto presso la sede sociale.
ARTICOLO 7
- Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide in modo inappellabile il Consiglio. I soci sono tenuti a versare all'Associazione, al momento dell'iscrizione, una quota annua nella misura e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite dall'Assemblea generale. Le quote versate dagli associati, i beni acquisiti con detta contribuzione e i contributi di singoli costituiscono il Fondo Comune dell'Associazione.
ARTICOLO 8
- Gli Associati, con la firma della richiesta di ammissione, riconoscono ed accettano espressamente ed integralmente tutti gli obblighi sanciti dal presente Statuto Sociale, le delibere del Consiglio e i regolamenti interni, anche se in precedenza approvati dall'Assemblea o deliberati dal Consiglio direttivo. Accettano in particolare la clausola compromissoria inserita nello Statuto all'Art. 26. L'Associazione può utilizzare le notizie che le provengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.
ARTICOLO 9
- Gli organi dell'Associazione sono:
1) l'Assemblea generale
2) il Presidente dell'Associazione
3) il Consiglio Direttivo
4) il Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 10
- L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dal Vicepresidente. L'Assemblea elegge a maggioranza relativa il Segretario, anche non associato. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta gli associati e le sue deliberazioni, adottate in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge, e può essere convocata, nello Stato, anche fuori della sede sociale.
ARTICOLO 11
- Spetta all'Assemblea generale Ordinaria:
a) fissare direttive per l'attività dell'Associazione;
b) eleggere il Presidente dell'Associazione;
c) nominare i membri del Consiglio direttivo previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo Art. 19;
d) nominare il Collegio dei Probiviri;
e) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
f) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura delle quote annuali dovute dagli associati;
g) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio;
h) approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo. Spetta all'Assemblea Generale Straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando all'uopo un liquidatore.
ARTICOLO 12
- L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno, entro il mese di Febbraio, mediante affissione della convocazione nei locali della sede sociale almeno dieci giorni liberi prima dell'adunanza. L'Assemblea straordinaria è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio lo ritengono opportuno e quando un quarto dei soci lo richieda. E' comunque valida anche senza formale convocazione se sono presenti o rappresentati tutti gli associati e i componenti del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13
- Possono intervenire alle Assemblee tutti gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati nel giorno stabilito per le adunanze e sono in regola con il versamento delle quote.
ARTICOLO 14
- Nelle Assemblee è ammessa la rappresentanza per delega scritta. Ciascun associato non può avere più di 10 deleghe.
ARTICOLO 15
- Le riunioni dell'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria sono valide, in prima convocazione, quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
ARTICOLO 16
- Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria saranno valide, in prima convocazione, se prese con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli associati e quelle dell'Assemblea Straordinaria se prese con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione, sia le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sia quelle dell'Assemblea Straordinaria, saranno valide se prese a maggioranza assoluta dei votanti. La nomina alle cariche sociali, ove non avvenga per acclamazione, si effettua a maggioranza relativa con ballottaggio fra i primi due candidati che abbiano riportato più consensi.
ARTICOLO 17
- Le deliberazioni delle Assemblee sono constatate da processo verbale redatto dal Segretario e in mancanza dal Presidente.
ARTICOLO 18
- L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al successivo 31 dicembre del medesimo anno. Entro il mese si febbraio di ogni anno viene convocata l'Assemblea Ordinaria degli associati per l'approvazione del rendiconto relativo alla gestione decorsa.
ARTICOLO 19
- L'amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo composto di un numero di membri variabile da tre a cinque, giusta deliberazione dell'Assemblea.
- L'Assemblea, contestualmente alla nomina del Consiglio Direttivo, provvederà al eleggere il Presidente dell'Associazione che ricoprirà anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente e il Segretario i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla scadenza del mandato durano in carica fino a nuove nomine.
ARTICOLO 20
- Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'Assemblea generale dell'Associazione.
In particolare:
a) convoca l'Assemblea degli associati;
b) rappresenta l'Associazione verso gli Enti Pubblici e Società;
c) decide sulla stipula di contratti di locazione mobiliare ed immobiliare nonché di contratti di comodato, fissando i relativi compensi e condizioni;
d) può affidare ai suoi membri ed associati, a terzi ed a speciali Commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'Assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune degli associati;
e) propone all'Assemblea generale la misura dei contributi a carico degli associati;
f) predispone il bilancio preventivo dell'Associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea generale.
ARTICOLO 21
- Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne venga fatta richiesta da un Consigliere.
ARTICOLO 22
- Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri e devono essere prese a maggioranza dei voti dei presenti; sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 23
- Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio, vigila e controlla gli organi dell'Associazione, fa osservare le norme dello statuto, presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nell'esercizio dei suoi poteri di rappresentanza il Presidente potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali uniformandosi alle direttive del Consiglio. Nei casi di urgenza il Presidente potrà agire senza aver previamente sentito il Consiglio, ma in tal caso dovrà rendere conto del suo operato al Consiglio stesso alla prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente la firma e la rappresentanza legale spettano al Vice-Presidente. La firma del Vice-Presidente ha piena prova dell'impedimento del Presidente verso i terzi.
ARTICOLO 24
- Le dimissioni dalla qualità di associato devono essere date a mezzo lettera raccomandata da inviare al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno ed avranno valore dall'esercizio successivo salvo diverso accordo tra gli associati. La qualità di associato può essere persa per delibera del Consiglio ove l'associato:
1) non versi le quote nei modi e nei termini richiesti;
2) violi le norme del presente statuto per più di una volta. In tale ipotesi l'espulsione dovrà essere preceduta da formale ammonizione che, se non rispettata, comporterà l'automatica perdita della qualità di associato;
3) usi maniere inurbane verso gli altri associati od ospiti dell'associazione; Il socio dimesso, radiato od espulso perde ogni diritto sul patrimonio sociale indiviso.
ARTICOLO 25
- La qualità di associato non può essere trasmessa a terzi per atto tra vivi. In caso di morte di un associato la qualità non si trasmette all'erede.
ARTICOLO 26
- Gli associati si impegnano a non adire in nessun modo a vie legali per eventuali questioni con l'Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra associazione e associati saranno sottoposte a giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri, i quali giudicheranno secondo equità senza formalità di procedura. La loro pronuncia è inappellabile. Detto Collegio è nominato ogni tre anni dall'Assemblea generale ed è formato da tre membri scelti anche fra i non soci.
ARTICOLO 27
- Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto, valgono le norme generali stabilite per gli Enti culturali nonché, per quanto riguarda i principi generali di diritto, le norme del codice civile dettate per gli Enti non commerciali o Associazioni non riconosciute.
Certaldo, lì 18/10/1993
Firmato in originale dai nove soci fondatori.

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