ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
1) I sottoscritti Sig.ri:
- BRUNORI LUCA (omissis)
- GALLETTI GRAZIANO (omissis)
- GAZZARRINI PAOLO (omissis)
- ALTINI CARLO (omissis)
- BARTOLINI FABIO (omissis)
- BRUNI MAURO (omissis)
- DELOGU FRANCESCO (omissis)
- MARINI FABIO (omissis)
- CIOTTI SILVIA (omissis)
COSTITUISCONO
tra loro una Associazione Culturale, senza scopo di
lucro, avente la finalità di promuovere, diffondere, divulgare vari
aspetti della cultura giovanile attraverso l'organizzazione di mostre
espositive, mostre mercato, convegni, corsi propedeutici, iniziative con
le scuole, manifestazioni culturali varie, promozione studi, creazione e
distribuzione di software, coordinamento attività amatoriali,
promozione giovani artisti.
2) L'Associazione è denominata "POPLITE SERVICES" ed avrà la sua sede in Certaldo, Via Cavour n. 41.
3) Per lo svolgimento delle proprie attività
l'Associazione usufruirà dei mezzi finanziari provenienti dalle quote
annuali dei soci e dai contributi dei singoli e degli Enti Pubblici e
Società private, come meglio specificato nello Statuto.
4) L'Associazione è retta dallo Statuto, che viene allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.
5) A comporre il Consiglio Direttivo, per il primo
anno, e così fino al 31.12.94 sono nominati i Sig.ri: Brunori Luca,
Galletti Graziano, Gazzarrini Paolo;
6) Per il primo anno, e così fino al 31.12.94 vengono
nominati a Presidente dell'Associazione il Sig. Brunori Luca,
Vicepresidente il Sig. Galletti Graziano e Segretario il Sig. Gazzarrini
Paolo;
7) I costituiti si riservano di procedere alla nomina
dei membri del Collegio dei Probiviri e alla determinazione delle quote
associative per il primo anno in occasione della prima Assemblea.
8) Il primo esercizio si chiuderà il 31.12.94.
Certaldo, lì 18/10/1993
Firmato in originale dai nove soci fondatori.
STATUTO SOCIALE
ARTICOLO 1
- È costituita un'Associazione culturale con la denominazione "POPLITE SERVICES".
ARTICOLO 2
- L'Associazione si prefigge lo scopo di
promuovere, diffondere, divulgare vari aspetti della cultura giovanile,
in ambito locale e nazionale attraverso l'organizzazione di mostre
espositive, mostre mercato, convegni, corsi propedeutici, iniziative con
le scuole, manifestazioni culturali varie; creazione di un archivio;
promozione di studi attraverso la creazione e distribuzione di software;
attività editoriale con pubblicazione di opere, testi di critica e
studio; coordinamento attività amatoriali; promozione giovani artisti.
L'Associazione non ha scopo di lucro, ma potrà assicurare agli associati
servizi e utilità varie al costo determinato previo accordo con terzi
fornitori.
ARTICOLO 3
- L'uso del marchio della Associazione è disciplinato dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 4
- L'Associazione ha sede in Certaldo, Via Cavour n. 41.
ARTICOLO 5
- La durata dell'Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31/12/2014.
ARTICOLO 6
- Il domicilio degli associati per i rapporti con la società si intende eletto presso la sede sociale.
ARTICOLO 7
- Sulla domanda di iscrizione all'Associazione
decide in modo inappellabile il Consiglio. I soci sono tenuti a versare
all'Associazione, al momento dell'iscrizione, una quota annua nella
misura e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite
dall'Assemblea generale. Le quote versate dagli associati, i beni
acquisiti con detta contribuzione e i contributi di singoli
costituiscono il Fondo Comune dell'Associazione.
ARTICOLO 8
- Gli Associati, con la firma della richiesta di
ammissione, riconoscono ed accettano espressamente ed integralmente
tutti gli obblighi sanciti dal presente Statuto Sociale, le delibere del
Consiglio e i regolamenti interni, anche se in precedenza approvati
dall'Assemblea o deliberati dal Consiglio direttivo. Accettano in
particolare la clausola compromissoria inserita nello Statuto all'Art.
26. L'Associazione può utilizzare le notizie che le provengono dai soci
solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche
soltanto previo assenso degli interessati.
ARTICOLO 9
- Gli organi dell'Associazione sono:
1) l'Assemblea generale
2) il Presidente dell'Associazione
3) il Consiglio Direttivo
4) il Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 10
- L'Assemblea generale è presieduta dal
Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o di temporaneo
impedimento, dal Vicepresidente. L'Assemblea elegge a maggioranza
relativa il Segretario, anche non associato. L'Assemblea, regolarmente
costituita, rappresenta gli associati e le sue deliberazioni, adottate
in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli associati anche
se assenti o dissenzienti. L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai
sensi di legge, e può essere convocata, nello Stato, anche fuori della
sede sociale.
ARTICOLO 11
- Spetta all'Assemblea generale Ordinaria:
a) fissare direttive per l'attività dell'Associazione;
b) eleggere il Presidente dell'Associazione;
c) nominare i membri del Consiglio direttivo previa
determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal
successivo Art. 19;
d) nominare il Collegio dei Probiviri;
e) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
f) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura delle quote annuali dovute dagli associati;
g) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio;
h) approvare altre eventuali proposte avanzate dal
Consiglio Direttivo. Spetta all'Assemblea Generale Straordinaria
deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo
scioglimento dell'Associazione, nominando all'uopo un liquidatore.
ARTICOLO 12
- L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio
Direttivo una volta all'anno, entro il mese di Febbraio, mediante
affissione della convocazione nei locali della sede sociale almeno dieci
giorni liberi prima dell'adunanza. L'Assemblea straordinaria è
convocata altresì ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio lo
ritengono opportuno e quando un quarto dei soci lo richieda. E' comunque
valida anche senza formale convocazione se sono presenti o
rappresentati tutti gli associati e i componenti del Consiglio
Direttivo.
ARTICOLO 13
- Possono intervenire alle Assemblee tutti gli
associati che risultino iscritti nel libro degli associati nel giorno
stabilito per le adunanze e sono in regola con il versamento delle
quote.
ARTICOLO 14
- Nelle Assemblee è ammessa la rappresentanza per delega scritta. Ciascun associato non può avere più di 10 deleghe.
ARTICOLO 15
- Le riunioni dell'Assemblea Generale ordinaria o
straordinaria sono valide, in prima convocazione, quando vi sia
presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci. In seconda
convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci
presenti o rappresentati.
ARTICOLO 16
- Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria
saranno valide, in prima convocazione, se prese con il voto favorevole
di almeno la maggioranza degli associati e quelle dell'Assemblea
Straordinaria se prese con il voto favorevole di almeno due terzi degli
associati. In seconda convocazione, sia le deliberazioni dell'Assemblea
Ordinaria sia quelle dell'Assemblea Straordinaria, saranno valide se
prese a maggioranza assoluta dei votanti. La nomina alle cariche
sociali, ove non avvenga per acclamazione, si effettua a maggioranza
relativa con ballottaggio fra i primi due candidati che abbiano
riportato più consensi.
ARTICOLO 17
- Le deliberazioni delle Assemblee sono constatate da processo verbale redatto dal Segretario e in mancanza dal Presidente.
ARTICOLO 18
- L'anno sociale decorre dall'1 gennaio al
successivo 31 dicembre del medesimo anno. Entro il mese si febbraio di
ogni anno viene convocata l'Assemblea Ordinaria degli associati per
l'approvazione del rendiconto relativo alla gestione decorsa.
ARTICOLO 19
- L'amministrazione dell'Associazione è affidata
al Consiglio Direttivo composto di un numero di membri variabile da tre a
cinque, giusta deliberazione dell'Assemblea.
- L'Assemblea, contestualmente alla nomina del
Consiglio Direttivo, provvederà al eleggere il Presidente
dell'Associazione che ricoprirà anche la carica di Presidente del
Consiglio Direttivo, il Vicepresidente e il Segretario i quali durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. Alla scadenza del mandato durano
in carica fino a nuove nomine.
ARTICOLO 20
- Il Consiglio Direttivo provvede a quanto
necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive
indicate dall'Assemblea generale dell'Associazione.
In particolare:
a) convoca l'Assemblea degli associati;
b) rappresenta l'Associazione verso gli Enti Pubblici e Società;
c) decide sulla stipula di contratti di locazione
mobiliare ed immobiliare nonché di contratti di comodato, fissando i
relativi compensi e condizioni;
d) può affidare ai suoi membri ed associati, a terzi
ed a speciali Commissioni lo studio di determinate questioni, progetti,
proposte nonché il compimento di quei lavori che l'Assemblea generale
decide di effettuare nell'interesse comune degli associati;
e) propone all'Assemblea generale la misura dei contributi a carico degli associati;
f) predispone il bilancio preventivo
dell'Associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi
all'approvazione dell'Assemblea generale.
ARTICOLO 21
- Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne venga fatta richiesta da un Consigliere.
ARTICOLO 22
- Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide
se è presente la maggioranza dei Consiglieri e devono essere prese a
maggioranza dei voti dei presenti; sono constatate da processo verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 23
- Il Presidente ha la firma e la rappresentanza
legale dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio, vigila e
controlla gli organi dell'Associazione, fa osservare le norme dello
statuto, presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Nell'esercizio dei suoi poteri di rappresentanza il Presidente potrà
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
diretti al conseguimento degli scopi sociali uniformandosi alle
direttive del Consiglio. Nei casi di urgenza il Presidente potrà agire
senza aver previamente sentito il Consiglio, ma in tal caso dovrà
rendere conto del suo operato al Consiglio stesso alla prima riunione
successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente la firma e
la rappresentanza legale spettano al Vice-Presidente. La firma del
Vice-Presidente ha piena prova dell'impedimento del Presidente verso i
terzi.
ARTICOLO 24
- Le dimissioni dalla qualità di associato devono
essere date a mezzo lettera raccomandata da inviare al Consiglio
Direttivo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno ed avranno valore
dall'esercizio successivo salvo diverso accordo tra gli associati. La
qualità di associato può essere persa per delibera del Consiglio ove
l'associato:
1) non versi le quote nei modi e nei termini richiesti;
2) violi le norme del presente statuto per più di una
volta. In tale ipotesi l'espulsione dovrà essere preceduta da formale
ammonizione che, se non rispettata, comporterà l'automatica perdita
della qualità di associato;
3) usi maniere inurbane verso gli altri associati od
ospiti dell'associazione; Il socio dimesso, radiato od espulso perde
ogni diritto sul patrimonio sociale indiviso.
ARTICOLO 25
- La qualità di associato non può essere
trasmessa a terzi per atto tra vivi. In caso di morte di un associato la
qualità non si trasmette all'erede.
ARTICOLO 26
- Gli associati si impegnano a non adire in
nessun modo a vie legali per eventuali questioni con l'Associazione.
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra associazione e
associati saranno sottoposte a giudizio inappellabile del Collegio dei
Probiviri, i quali giudicheranno secondo equità senza formalità di
procedura. La loro pronuncia è inappellabile. Detto Collegio è nominato
ogni tre anni dall'Assemblea generale ed è formato da tre membri scelti
anche fra i non soci.
ARTICOLO 27
- Per tutto quanto non è contemplato dal presente
Statuto, valgono le norme generali stabilite per gli Enti culturali
nonché, per quanto riguarda i principi generali di diritto, le norme del
codice civile dettate per gli Enti non commerciali o Associazioni non
riconosciute.
Certaldo, lì 18/10/1993
Firmato in originale dai nove soci fondatori.
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